
Valutazione rischio gestanti
Coerentemente con i principi generali della normativa europea di tutela della salute nei luoghi di lavoro, è affidato al Datore di lavoro il compito di valutare periodicamente anche i rischi derivanti dalle attività svolte in azienda per la gravidanza e l’allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi compreso eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro o lo spostamento ad una mansione non a rischio.
La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D. Lgs. 81/08, in particolare il Medico Competente che riveste un ruolo decisivo nell’individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare.
Relativamente ai risultati della valutazione ed alle conseguenti misure di prevenzione, il datore di lavoro deve informare i lavoratori.
La valutazione dei rischi a carico del Datore di lavoro prevede prima di tutto l’identificazione dei lavori vietati (per i quali è previsto l’allontanamento durante la gravidanza e, in alcuni casi, fino a sette mesi dopo il parto) e – relativamente ai restanti lavori – l’individuazione di possibili fattori di rischio residuo per la gravidanza (per esempio: l’orario, i turni, la postura fissa, ecc.), per i quali devono essere adottate misure protettive.
In secondo luogo il Datore di lavoro deve valutare, in relazione all’organizzazione aziendale, la possibilità di spostamento a mansioni compatibili con la gravidanza e con il periodo post-partum.
Infine, se lo spostamento non èpossibile il Datore di lavoro deve avviare la procedura di interdizione anticipata.
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